Così come ci sono articoli del Codice della Strada che riguardano le sanzioni, l’articolo 201 tratta proprio di come vengono notificate le violazioni e i termini di prescrizione. Per saperne di più, si può continuare a leggere questa pagina.
I tempi e le modalità di notifica
Chi effettua una contravvenzione al Codice della Strada, secondo quanto previsti dagli ultimi aggiornamenti dell’articolo 201, prevede che le notifiche verbali avvengano nel giro di novanta giorni, precisando i dettagli della violazione. Se, poi, il soggetto che ha commesso la violazione risiede all’estero, tale notifica può avvenire nel giro di 360 giorni. Dal momento in cui viene sanzionato, il guidatore ha tempo fino a cento giorni per contestare tale sanzioni.
Sempre quanto prevede questo codice, in alcune situazioni, l’agente di servizio non è obbligato ad intimare l’ “Alt”, e in particolare se il mezzo è impossibile da raggiungere, a causa dell’eccesso di velocità, se non si rispetta il semaforo rosso, si sorpassano le strisce orizzontali sull’asfalto se c’è il divieto, se si è accertato che il guidatore ha invaso delle corsie riservati ai pedoni o se tale trasgressione riguarda tutor o autovelox, nonché se si accede a delle particolari zone, ovvero quelle dove è vietato stare o a traffico limitato. In questo caso, si fa riferimento a un caso di contestazione elevata.
In questo caso, si cerca di arrivare ai dati e all’indirizzo di residenza del proprietario del veicolo, altrimenti si devono seguire le indicazioni previste nel comma 2 del suddetto articolo. La multa, poi, verrà comunicata a mezzo di posta, facendo riferimento all’indirizzo sulla carta di circolazione. Le spese di accertamento e notificazione vengono poi sommate alla sanzione.
Le prescrizioni
Un altro punto importante, presente in questo articolo, riguarda la prescrizione delle multe, che permettono al guidatore di non pagarle, qualora le notifiche non siano avvenute nei tempi previsti.
La procedura della multa, può essere interrotta se il veicolo è intestato a un soggetto pubblico istituzionale, individuato nel decreto del Ministro dell’Interno, che si è trovato nelle situazioni di divieto di sosta o formata, di transito nelle aree a traffico limitato, o se accedere ad un’area pedonale. In questo caso, il soggetto viene sottoposto a un’indagine interna, per sapere se era il corso nell’adempimento di un dovere, in stato di necessità o legittima difesa, o se ha esercitato una facoltà legittima. Se non si verifica uno di questi casi, l’iter prosegue.