Art 203 CdS: che cosa dice riguardo il ricorso per le violazioni del codice?

Chi ha commesso una violazione al codice della strada può sempre fare ricorso, e l’articolo 203, che spiega cosa fare, si trova nel Titolo V del codice stradale, riguardante gli illeciti e le relative sanzioni. Per saperne di più si può continuare a leggere questa pagina.

Il primo comma

Nel primo comma di questo articolo si specifica che il trasgressore o altri soggetti indicati nell’articolo 196 del codice della strada, che a sua volta specifica chi è sottoposto a sanzioni pecuniaria, ha tempo fino a sessanta giorni dalla notificazione o contestazione per effettuare il pagamento dei danni, in misura ridotta se è consentito, e possono effettuare un ricorso al prefetto del luogo, presentando nel comando o nell’ufficio dell’organo che accertano questi violazioni, oppure per via telematica.

Tale ricorco si può presentare un lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con dei documenti allegati, ed entro trenta giorni dalla ricezione il prefetto trasmette il ricorso all’ufficio competente. Tale lettera si può sempre inviare per via telematica.

Secondo e terzo somma dell’articolo

Nel secondo comma dell’articolo, si specifica che l’ufficio del comanda a cui appartiene l’organo accertatore, deve trasmettere gli atti al prefetto entro sessanta giorni dal loro deposito, con atti corredati della prova della avvenuta contestazione.

Se il pagamento dei danni non avviene, in misura ridotta, o non sia stato proposto il ricorso, il verbale costituisce un titolo esecutivo per la somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa e per le spese del procedimento, secondo il terzo comma dell’articolo.

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