L’articolo 193 del Codice della Strada rientra nel quinto titolo, dedicato alle norme di comportamento, e riguardano l’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile. Per saperne di più, si può continuare a leggere questa pagina.
Cosa dice l’articolo
Questo articolo è suddiviso in quattro punti principali. Il primo punto stabilisce che i veicoli a motore senza guida di rotaie non possono essere poste sulla strada e la loro copertura assicurativa deve essere a norma. Ne secondo punto, si riportano l’ammontare delle sanzioni per chi circola senza la copertura assicurativa.
Il terzo punto riguarda una possibile riduzione delle sanzioni, se queste ultime se entro trenta giorni dalla violazione l’intestatario esprime la volontà di demolire tale veicolo, portando la relativa documentazione. Il quarto punto, suddiviso a sua volta per cinque commi, riporta sempre delle condizioni in cui il guidatore deve parcheggiare il veicolo e di come l’autorità competente può confiscarla, se necessario. Si spiega, inoltre, cosa comporta la mancata assicurazione del veicolo e la certificazione che il proprietario deve riprodurre per dimostrare che ha la suddetta assicurazione.
Gli aggiornamenti
All’articolo 193 sono stati effettuati anche degli aggiornamenti e delle massime relative a delle sentenze. Ad esempio, la Cassazione Civile nel 2010 si espressa in merito alle infrazioni al codice della strada, prevedendo l’illecito nel caso in cui la copertura assicurativa del veicolo sia sospesa, specificando che la sospensione non riguarda solo i rapporti di natura contrattuale tra assicuratore e assicurato, ma anche la posizione di terzi che hanno subito eventuali danneggiamenti.
Tre anni prima, sempre la Cassazione Civile, in materia di sanzioni amministrative, sono state stabiliti le ragioni di garantire la sicurezza degli utenti della strada e il risarcire i danni dovuti ai veicoli, e tra essi sono inclusi anche le macchine operatrici, i carrelli motorizzati e gli elevatori.