Responsabilità Civile Professionale: cosa fare in caso errore o richiesta di risarcimento danni?

Nel nostro Paese alcune categorie di professionisti sono tenute, per legge, a stipulare una polizza obbligatoria che copra i danni causati a terzi. Stiamo parlando dell’assicurazione RC professionale, una polizza obbligatoria per tutti i professionisti iscritti ad albi regolamentati. Essa serve a proteggere il professionista da eventuali danni causati nell’esercizio della propria attività, coprendo le richieste di risarcimento per negligenza, imperizia e imprudenza.

In pratica, può coprire responsabilità civile, danni patrimoniali, violazione della privacy, e colpe lievi o gravi. Il costo, ovviamente, dipende dal massimale fissato per la copertura, la professione svolta, e l’ente assicurativo scelto. Tuttavia la stipula non chiarisce in che modo agire quando si presenta la spiacevole evenienza di un danno arrecato ad un cliente o ad un assistito, situazioni per le quali è necessario consultare un avvocato specializzato in consulenza legale per professionisti.

A cosa serve l’assicurazione professionale?

L’assicurazione professionale serve a proteggere il professionista da diverse forme di danno che può causare nell’esercitare il proprio lavoro. In pratica serve a tutelare il professionista qualora dovesse risarcire un cliente o un assistito in caso di richiesta di risarcimento danni.

In genere è comprensiva di tutele per eventuali danni patrimoniali, responsabilità civile contrattuale e violazione della privacy sia per colpa grave che lieve. A seconda del tipo di polizza scelto può coprire anche le colpe commesse da collaboratori o dipendenti ma è la legge a stabilire, in base alla categoria professionale, quali siano le coperture obbligatorie e quelle accessorie o facoltative.

Cosa fare in caso di richiesta di risarcimento di danni?

Quando un cliente o un assistito invia una citazione per un risarcimento danni la prima cosa da fare è prenderne atto e valutare attentamente la situazione. Gli avvocati suggeriscono di ricostruire con cura l’accaduto e raccogliere tutta la documentazione disponibile per poi procedere, con una certa rapidità, alla denuncia del sinistro all’assicuratore. Questo consiglio è valido anche nel caso in cui il professionista ritenga che la richiesta del cliente o dell’assistito sia infondata.

A tale proposito, infatti, è importante raccogliere quante più informazioni possibili sul caso, incluse le prove e le testimonianze che possono aiutare a difendere la propria posizione. Dal momento che gli scenari sono molteplici, così come le possibili conseguenze, è sempre necessario consultare un avvocato esperto in diritto civile o in materia di assicurazioni professionali per ottenere consigli e assistenza legale.

In quali casi è possibile contestare l’operato di un professionista?

Quando una persona si rivolge ad un professionista per un servizio o un lavoro è importante che sia consapevole del fatto per cui quest’ultimo è tenuto a svolgere la propria attività con la diligenza, precisione e competenza.

Se questo non dovesse avvenire e, quindi, dovessero figurarsi errori o mancanze, il cliente ha la possibilità di contestare il suo operato e chiedere il risarcimento di eventuali danni. Il punto è che quando la prestazione richiede una particolare difficoltà, il professionista non sarà ritenuto responsabile dei danni a meno che questi non siano causati dalla sua colpa grave o dolo. Questa sarebbe l’attuale interpretazione della giurisprudenza ma è chiaro che i fatti vanno valutati caso per caso, distinguendo il tipo di danno arrecato, le colpe o l’eventuale dolo in base all’ordine professionale di riferimento.

In conclusione, quindi, se il professionista non svolge la propria attività con la dovuta cura e competenza, è tenuto a risarcire i danni causati al cliente non prima di aver denunciato la faccenda al proprio assicuratore. A quel punto dovrà certamente consultare un avvocato, l’unica figura di riferimento utile a gestire situazioni complesse e intricate e a trovare, presto o tardi, una buona soluzione che soddisfi il professionista e l’autore della richiesta di risarcimento dei danni.

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