Art 158 CdS: di cosa tratte e che sanzioni prevede?

L’articolo 158 del Codice della Strada riguarda le fermate e le soste vietate, nonché le relative sanzioni per chi le trasgredisce. Per saperne di più, si può continuare a leggere questa pagina.

Le soste vietate e le fermate

Questo articolo, nella prima parte, tratta della fermata e della sosta vietata stabilendo che sono vietate nella prossimità di passaggi a livello, nelle gallerie, sui dossi o sulle curve, vicino a segnali stradali e semafori, fuori dai centri abitati presso le aree di intersezione, sui passaggi ed attraversamento dei pedoni, sui marciapiedi (fatta eccezione per una diversa segnalazione) o negli spazi riservati alle fermate e alle soste di veicoli elettrici.

Nel secondo comma dell’articolo, vengono sempre illustrati i casi di sosta vietata per i veicoli, presso lo sbocco di passi carrabili, dovunque venga impedito ad un altro veicolo di passare, in seconda fila (fatta eccezione per i veicoli a due ruote), negli spazi riservati alle fermat e stazionamenti dei mezzi pubblici, su aree destinate ai mercati, sulle banchine (sempre che non via sempre una segnalazione diversa), negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli per le persone invalide, nelle aree pedonali urbane, nelle zone a traffico limitato, negli spazi destinati ad attrezzature o impianti per servizi di emergenza o igiene pubblica, davanti ai cassonetti dei rifiuti, presso i distributori di carburante, etc.

Altri divieti sono stabiliti nei commi 3 e 4 dell’articolo, che stabilisce che nei centri abitati sono vietati la sosta di rimorchi, salvo segnalazioni, e che durante la sosta o la fermata il conducente è tenuto ad adottare tutte le cautele previste, per evitare incidenti o un uso improprio del suo veicolo.

Le sanzioni

Negli ultimi tre paragrafi dell’articolo, sono stabilite le sanzioni per chi viola i divieti descritti nell’articolo. La somma delle multe varia a seconda del tipo di trasgressione. Ad esempio, chi si ferma con il veicolo su passaggi e attraversamenti pedonali o sui passaggi per ciclisti, può ricevere una multa che va dai 41 ai 168 euro, se si guidano dei ciclomotori o motoveicolo a due ruote, mentre con altri veicoli la multa si alza dagli 87 ai 344 euro.

Altre violazioni disposte nell’articolo, invece, possono arrivare dai 25 ai 173 euro, sempre a seconda anche dei veicolo che si guida, e tali sanzioni si applicano per ciascun giorno per il quale si protrae tale violazione.

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