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Cos'è l'autocertificazione
Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di
presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste,
propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni
sottoscritte (firmate) dall'interessato. La firma non deve essere più
autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità
di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica
amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di
controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla
veridicità del loro contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui
devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre
matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere
all'estero.
Quali
sono le dichiarazioni che si possono autocertificare?
Si possono "autocertificare":
A)
Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
* la data e il luogo di
nascita
* la residenza
* la cittadinanza
* il godimento dei diritti politici
* lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a,
divorziato/a)
* lo stato di famiglia
* l'esistenza in vita
* la nascita del figlio
* il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
* la posizione agli effetti degli obblighi militari
* l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica
amministrazione
* titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami
sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica
* situazione reddituale ed economica, anche ai fini della
concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e
numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi
dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e
inerente all'interessato.
* stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria
di pensione; qualità di studente o di casalinga
* qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili
* iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo
* tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi
militari, ecc.
* di non aver riportato condanne penali
* tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti
nei registri di stato civile. Le dichiarazioni di cui sopra
non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico
ufficiale.
B)
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
* Tutti gli stati,
fatti a qualità personali non autocertificabili (non
ricompresi alla lettera "A" precedentemente
descritta) possono essere comprovati dall'interessato, a
titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la
situazione di famiglia originaria; la proprietà di un
immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio
interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità
personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può
contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce,
accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle
dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità
personali dichiarati siano certificabili o accertabili da
parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione
procedente entro quindici giorni richiede direttamente la
documentazione all'amministrazione competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato
può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o
telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei
certificati in cui sia già in possesso.Le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna
autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano
contestuali ad una istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà:
a)unitamente alla copia non autenticata di un documento di
riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via
telematica);
b)firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel
caso di presentazione diretta)
Dov'è
utilizzabile
L'autocertificazione e le dichiarazioni
sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti
con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte le
Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie,
le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane,
I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di
diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti
servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste,
ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto
di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra
privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di
funzioni giurisdizionali.
Come
funziona
Per avvalersi dell'autocertificazione
direttamente agli sportelli degli uffici pubblici, è
necessario prioritariamente preoccuparsi di compilare il
modulo previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione,
per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni (autocertificazioni).
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, occorre l'autentica della sottoscrione (firma)
solo quando non sia contestuale ad una istanza.
L'autentica della sottosrizione avviene previa identificazione
del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.
L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può
avvenire in uno dei seguenti modi:
a)conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
b)testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal
pubblico ufficiale;
c)esibizione di un valido documento di identità personale,
munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.
Cosa
fare se non viene accettata
Il pubblico ufficiale o il funzionario
dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla,
incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice
penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di
atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il
responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome,
cognome e qualifica, inoltre è necessario conoscere il numero
di protocollo della stessa e il tipo di procedimento
attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo
interlocutore, il cittadino, ha altrettanto diritto di sapere
chi segue il procedimento che lo riguarda e come risalire agli
atti relativi.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto,
le ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione o
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
segnalando anche, per conoscenza, il tesserino, con gli
estremi della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica
Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata
rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro
trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico
ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e non risponde per
esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti
per le sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa
fino a due milioni di lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione
della richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste
querele, istanze o quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria
autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva, si troverà
nelle condizioni di denunciare semplicemente l'omissione di
atti d'ufficio.
Sottoscrizione,
autentica della firma e imposte di bollo
La legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che
l'autocertificazione doveva essere sottoscritta e autenticata.
Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo
dell'autocertificazione della firma rimane solo per la "dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la stessa non è contenuta
in una istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), è
sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà, può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai,
cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche
di comuni diversi da quello di residenza, nonchè dal funzionario competente
a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di
pubblici servizi.
l'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corrisposta dal cittadino
quando comprova che l'uso dell'atto è esente, per legge, dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo:
pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscrizione liste di
collocamento, ecc.
Dichiarazioni
non veritiere
Attenzione a non effettuare dichiarazioni non
veritiere
L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad
accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino.
E' evidente che le norme, semplificando l'azione
amministrativa, vogliono anche creare fra Pubblica
Amministrazione e cittadino, rapporti di fiduciosa
collaborazione.
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d'altra parte,
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
Altre
disposizioni di semplificazione amministrativa
1) LA NASCITA DI UN
FIGLIO
I genitori, o uno di essi, possono
dichiarare, entro 10 giorni dal parto, la nascita del proprio
figlio presso il Comune di residenza, anche se la nascita è
avvenuta in altro Comune.
Si può anche dichiarare:
a) al Direttore Sanitario del centro di nascita (ospedale,
casa di cura), entro 3 giorni dal parto;
b) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è nato il
bambino, entro 10 giorni dal parto;
c) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del
padre quando questi abbia la residenza in un Comune diverso da
quello della madre e a condizione che ella acconsenta, entro
10 giorni dal parto.
2) VALIDITA' DI CERTIFICATI
Tutti i certificati anagrafici, le
certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie
integrali degli atti di stato civile rilasciati dai servizi
demografici, hanno validità 6 mesi dalla data di rilascio.
E' ammessa la presentazione delle certificazioni
"scadute" purchè le informazioni contenute nei
certificati stessi non siano variate.
In questo caso, basterà apporre sul certificato una
dichiarazione non autenticata, resa dal titolare dello stesso,
che attesti che le informazioni contenute nel certificato, non
hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a
modificazione (ad es.: certificati storici, di morte, titolo
di studio).
3) ESTRATTI DEGLI ATTI DI STATO
CIVILE
La pubblica amministrazione, non può
richiedere estratti di atti di stato civile al cittadino, ma
dovrà procurarseli richiedendolo direttamente all'ufficiale
di stato civile competente.
4) ACCERTAMENTI D'UFFICIO
Le pubbliche amministrazioni, non
possono richiedere ai cittadini la produzione di certificati
attestanti l'assenza di precedenti penali e l'assenza di
carichi pendenti.
Detti certificati, devono essere accertati, presso gli uffici
competenti, direttamente dall'amministratore che deve emanare
il provvedimento.
Le singole amministrazioni pubbliche, non possono richiedere
atti o certificati concernenti fatti, stati o qualità
personali, che risultino attestati in documenti già in loro
possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.
5) ACQUISIZIONE DIRETTA DEI
CERTIFICATI
Qualora l'interessato non intenda o
non sia in grado di utilizzare le autodichiarazioni, i
certificati concernenti fatti, stati o qualità personali
risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati
da una pubblica amministrazione, sono sempre acquisiti
d'ufficio dall'amministrazione procedente, su semplice
indicazione da parte dell'interessato della specifica
amministrazione che conserva l'albo o il registro.
6) NON PIU' PREVISTA
L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Nelle istanze da produrre agli
organi della pubblica amministrazione ed ai gestori o
esercenti di pubblici servizi, non è più necessaria
l'autenticazione della sottoscrizione (firma), se
l'interessato appone la firma in presenza del dipendente
addetto a riceverla, oppure se l'istanza è presentata
unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di
un documento di identità del sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità,
possono essere inviate per via telematica.
La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad autenticazione
anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà.
7) COPIE AUTENTICHE DI
PUBBLICAZIONI
L'interessato può sottoscrivere
una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla
quale risulti la conoscenza del fatto che la copia della
dichiarazione allegata, è conforme all'originale (per i
pubblici concorsi ha lo stesso valore della copia autentica).
Se questa dichiarazione è contestuale ad una istanza, la
firma non va autenticata.
8) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni
sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità
Europea, si applicano le stesse modalità previste per i
cittadini Italiani.
I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica il 30 Maggio 1989, n. 233, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si
tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani.
9) DOCUMENTO D'IDENTITA' IN
SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI
In occasione dell'accettazione
della domanda, è vietato alle amministrazioni pubbliche, ai
gestori ed agli esercenti di pubblici servizi, richiedere
certificazioni che attestino dati o qualità già contenuti
nel documento di identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita,
cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti
di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso
valore dei corrispondenti certificati.
10) PRODUZIONE DI COPIE
AUTENTICHE
La produzione di atti e documenti,
sono pienamente equipollenti agli originali.
L'autenticazione di un documento, può essere effettuata dal
funzionario competente, dal quale è stato emesso l'originale,
da quello presso il quale l'originale è depositato o
conservato, o da quello al quale deve essere presentato il
documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione copia
autentica di un documento, l'autenticazione della copia può
essere fatta dal responsabile del procedimento o dal
dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro
esibizione dell'originale.
In questo caso, la copia autentica può essere utilizzata solo
nel procedimento in corso.
11) PIU' SEMPLICE PARTECIPARE AI
CONCORSI
E' abrogata l'autenticazione della
firma per la presentazione delle domande ai concorsi pubblici,
nonchè ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi
o titoli culturali; non è inoltre più previsto il limite di
età, tranne che per alcuni casi particolari previsti dalle
singole amministrazioni, in relazione alla natura del
servizio.
Sono conseguentemente aboliti, i titoli preferenziali relativi
all'età.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame,
pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
12) AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA
La fotografia, può essere
autenticata direttamente dall'ufficio che rilascia il
certificato, purchè sia presentata personalmente
dall'interessato.
L'autentica di una foto, può essere effettuata solo se
richiesta espressamente da una norma di legge (passaporto,
patente).
13) NOVITA' IN MATERIA DI
RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' E PASSAPORTO
La carta di identità, può essere
rinnovata sei mesi prima della scadenza.
Nei documenti di riconoscimento, non è più necessaria
l'indicazione dello stato civile, a meno che non lo richieda
espressamente l'interessato.
I giovani in attesa di svolgere il servizio di leva
obbligatorio, potranno ottenere subito il rilascio della carta
di identità e/o del passaporto; è infatti abrogata la norma
che prevedeva il nulla osta obbligatorio per il rilascio del
passaporto e/o della carta di identità.
14) FIRME DI PIU' PERSONE
SEPARATAMENTE
I documenti che richiedono la firma
di più persone, possono essere sottoscritti anche
separatamente ed in momenti diversi.
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